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Se si riceve un accertamento fiscale .. cosa fare

L’accertamento fiscale rappresenta il procedimento attraverso il quale l’Agenzia delle Entrate può determinare in maniera precisa l’imponibile e, di conseguenza, l’imposta che il contribuente è chiamato a versare. Disciplinato dal D.P.R. 600, risalente al 1973, può sfociare infine nella ricezione di un avviso di verifica fiscale.

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Ove ciò avvenga, il destinatario dell’avviso può senz’altro decidere di tutelare i suoi diritti che sono oggetto in particolare dall’articolo 12 del cosiddetto Statuto del Contribuente.

Come può essere contestato l’accertamento fiscale

Proprio il comma 7 dello stesso articolo, provvede dal canto suo a specificare come l’avviso di accertamento non possa essere oggetto di emissione se non dopo il passaggio di sessanta giorni dall’arrivo del verbale in cui siano state dichiarate terminate le indagini preliminari. Una volta che sia stato recapitato al diretto interessato, proprio a questi spetta come prima mossa la verifica del rispetto del termine in questione.

Ove la procedura sia stata infranta, mancando peraltro motivi tali da giustificarne l’evidente urgenza, può senz’altro procedere alla sua contestazione. Va anche ricordato con forza come l’eventuale carattere di urgenza dell’avviso, sulla base di una nota emessa dall’Agenzia delle Entrate nel 2009, siglata dal numero 142734, debba assolutamente essere ricondotta a motivazioni non solo specifiche, ma anche oggettive, escludendo da esse, ad esempio, quelle legate ad una non ottimale pianificazione da parte dell’amministrazione fiscale.

Come può rispondere il contribuente

Di fronte al recapito di un avviso di accertamento fiscale, il contribuente può scegliere tra due tipi di risposta, diametralmente opposti, ovvero ponendo in essere un contenzioso oppure evitare di incrociare i ferri con l’amministrazione tramite l’adesione o acquiescenza.
Nel primo caso il contribuente è però obbligato a sapere che in caso di sanzioni non sarà possibile ricavare alcun tipo di riduzione sul loro importo, a meno che non aderisca alla conciliazione nel primo grado di giudizio, che prevede il conseguente sconto del 40%. Inoltre, in caso di sconfitta, le penalità sono solite raggiungere il 100% della maggiorazione di imposta sigillata dalla sentenza giudiziaria.
Nel secondo caso il contribuente accetta integralmente quanto disposto dall’amministrazione e può di conseguenza avere diritto ad una congrua riduzione delle sanzioni, tale da poter arrivare anche ad un terzo di quanto stabilito nell’eventualità che prima dell’avviso non sia arrivato il processo verbale attestante la fine della procedura.
In caso di adesione il pagamento di quanto dovuto deve avvenire entro un termine di sessanta giorni dal momento in cui sia stato notificato l’atto. Il contribuente, a sua volta, può anche decidere di continuare la contestazione in relazione alle tasse, piegandosi invece per quanto concerne la sanzione, ma in tal caso il taglio viene ad essere limitato ad un sesto del totale.

E’ possibile fare ricorso
Naturalmente è possibile presentare un ricorso, alla Commissione tributaria territoriale cui fa riferimento il contribuente, che però deve seguire una serie di prescrizioni ben precise. In particolare, oltre al numero indicante l’avviso di accertamento contro cui si ricorre e le motivazioni che lo giustificano, esso deve recare gli estremi di chi lo presenta e del suo rappresentante legale, includendo i relativi codici fiscali.

Inoltre deve specificare il domicilio, la sede legale o la residenza, gli estremi della casella di Posta Elettronica Certificata e il fax del legale. Infine, deve essere presente la sottoscrizione da parte del difensore e l’importo che fa da base al procedimento. Nel caso in cui tali dati non siano presenti, può arrivare un ulteriore innalzamento sino alla metà di quanto dovuto.

La presentazione del ricorso deve avvenire entro e non oltre il termine di sessanta giorni dal momento in cui l’atto sia stato notificato al contribuente. Tale termine può però essere innalzato a 150 giorni, nel caso in cui chi lo riceve decida di aderire.

Va anche ricordato come la parte soccombente in giudizio, possa essere obbligata al pagamento delle relative spese e che in caso di sconfitta si può ricorrere all’appello, il quale può essere lungo o breve: il primo può durare sino a sei mesi, che decorrono una volta depositata la sentenza, il secondo può invece esaurirsi nel termine di due.

Da oltre 30 anni mi occupo di informatica. La mia è sempre stata una passione che mi ha portato ad accettare ogni nuova sfida, come una nuova vetta da conquistare.

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