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PAGAMENTI ELETTRONICI ED E-COMMERCE

Normalmente, per concludere le transazioni commerciali nel contesto del “e-commerce” è necessario svolgere un pagamento con “moneta elettronica”. Infatti, è impossibile utilizzare contanti od assegni e la regola è diventata il “pagamento elettronico”.

Carta di credito
La disciplina di riferimento italiana è rappresentata dal D.Lgs 27.01.2010 n. 11, normativa attuativa della Direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, oltre che dal D.Lgs 16.04.2012 n. 45, testo legislativo di trasposizione della Direttiva 2009/110/CE sugli istituti di moneta elettronica.

In base a questa legislazione ed alla prassi consolidata nell’ambito dello “e-commerce” si considerano come principali sistemi di “pagamento elettronico” le “carte elettroniche di credito e debito” ed i “bonifici elettronici”.

Oltre a ciò, si deve aggiungere la categoria delle carte prepagate che sono molto diffuse soprattutto per i pagamenti di beni e servizi di modesta entità, o per transazioni su “piattaforme di ecommerce” di vario genere.

Le carte vengono utilizzate frequentemente anche per l’ “ecommerce diretto”, ossia per l’acquisto, senza bisogno d’intermediari, su siti internet di venditori. Questo tipo di pagamento viene utilizzato senza distinzioni nell’ambito del commercio B2C (Business to Consumer) che in quello del B2B (Business to Business).

È opportuno poi soffermarsi sugli strumenti di tutela a favore dell’ “utilizzatore di servizi di pagamento” (il “cyber acquirente” o “venditore online” ) che potrebbero essere utilizzati in caso di frode, ossia nell’ipotesi di una transazione fraudolenta .

Infatti, non solo il soggetto che acquista con pagamenti elettronici su siti di vendita diretta, o su piattaforme di e-commerce incorre in transazioni che comportano la perdita di liquità dalla propria carta elettronica, ma capita anche che un venditore, servendosi di detto sistema di pagamento come “beneficiario”, sia lui stesso vittima di una frode.

Merita ricordare che nel contesto delle “piattaforme di e-commerce ” operano utenti che sono al contempo venditori ed acquirenti e per il numero elevato di transazioni che compiono mensilmente sono potenzialmente più a rischio. La normativa italiana e quella comunitaria prevedono che l’ “utilizzatore” debba autorizzare le operazioni di pagamento, prestando il proprio consenso.
Nel caso di operazioni non autorizzate, l’ “utilizzatore” una volta venutone a conoscenza, deve tempestivamente comunicarlo al “prestatore di servizi di pagamento”, un istituto bancario o comunque un istituto di credito (art. 9 D.Lgs n. 11/2010 ). Molto interessante è l’art. 74 della Direttiva U.E. 2015/2366 del 25 Novembre scorso, che fa riferimento al “pagatore”. Questo soggetto potrebbe essere identificato anche come il venditore online in piattaforme come “amazon” o “ebay” o senza dubbio “paypal”, od altri strumenti di pagamento similari. Il “pagatore” sostiene anche tutte le perdite in caso di sua negligenza, ossia quando non si sia attivato con tutti i sistemi di sicurezza idonei ad evitare frodi.

Per essere identificato come “pagatore” lo stesso soggetto deve essere titolare di un “conto di pagamento elettronico”. Ciò avviene nel caso di piattaforme di vendita online, o siti di vendita diretta online, che svolgono un alto numero di transazioni e che hanno a disposizione un “conto di pagamento elettronico”, potendo dare così l’ordine di pagamento per conto di terzi.

Tornando alla stessa direttiva, che si potrà applicare a partire dal 13 Gennaio 2018, è significativo quanto poi prevede all’art. 92 , dato che introduce a favore del “cyber venditore” il “diritto di regresso”.
Secondo questa norma, il “prestatore di servizi di pagamento” od “intermediario” che non sia responsabile di una transazione fraudolenta, può essere risarcito da altri prestatori di servizio di pagamento od intermediari in caso di perdite subite, o di rimborsi effettuati ad utenti.
Gli altri prestatori di servizio od intermediari possono essere individuati come quei soggetti che hanno dolosamente o colposamente prodotto la perdità di liquidità dalla carta di credito a danno di un utente, non avendo attuato tutte le misure di sicurezza sul sito previste dalla legge.
Lo stesso articolo prevede poi una compensazione qualora il “prestatore dei servizi di pagamento” non si avvalga di “un’ autenticazione forte del cliente”.

Occorre precisare poi che in alcuni siti di vendita, come “piattaforme di e-commerce” di una certa rilevanza, si prevedono contrattualmente gli strumenti di tutela precedentemente descritti.

Considerazioni analoghe possono essere fatte anche nell’ipotesi di pagamenti con “bonifici elettronici”, ossia quei “pagamenti elettronici” effettuati utilizzando il proprio “my bank”. Si deve sottolineare che l’istituto bancario come “prestatore di servizi di pagamento” è responsabile riguardo alla conservazione ed allo spostamento dei fondi dell’ “internet banking” dell’utente e quindi risponde in caso di transazioni fraudolente.

Un nuovo strumento di pagamento elettronico che si sta diffondendo negli ultimi anni è il “conto paypal”.

L’attività principale di “paypal” è quella di inviare o riceve “moneta elettronica” attraverso la connessione ad internet potendo essere utilizzato attraverso pc, tablet o smart phone. L’utente deve registrarsi aprendo un “conto paypal” a cui potrà essere associata una carta di credito, debito, o prepagata, oppure potrà essere ricaricato il conto attraverso un bonifico. Non vi sono dubbi circa l’applicabilità della normativa comunitaria, potendo l’utente beneficiare anche in questo caso degli strumenti di tutela europea. Bisogna però tenere presente che il contratto di “paypal”, a cui deve aderire l’utente al momento della registrazione, prevede che in caso di controversia fra lo stesso utente e la società, la legge applicabile al contratto sia quella inglese e gallese.
In sintesi, il “cyber compratore” ha a disposizione alcuni strumenti di tutela in caso di frode, potendo ottenere dal prestatore del servizio (istituti bancari o di credito) la restituzione della somma . Lo stesso acquirente potrà rivolgersi anche ad un soggetto che si comporta da intermediario nell’ “ecommerce”.

Di fatto, si considera normalmente un intermediario nell’obbligazione di pagamento elettronico soprattutto il venditore diretto online che nel contesto delle transazioni elettroniche ha rapporti sia con l’acquirente che con l’istituto di credito e che non si può qualificare come un pagatore, bensì come un “utilizzatore di servizi di pagamento”. Inoltre, alcune “piattaforme di e-commerce” operano semplicemente da intermediari, si pensi ad esempio, a quelle che sviluppano la loro attività nell’ambito delle prenotazioni alberghiere, o generalmente nel settore turistico.
Con l’entrata in vigore della Direttiva U.E. 2015/2366 nel 2018 si potranno chiarire alcuni aspetti significativi della disciplina.
In particolare, verranno colmate alcune lacune della normativa italiana soprattutto per quanto riguarda gli strumenti di tutela a favore del venditore online. Prima di allora, gli utenti dovranno prestare molta attenzione alle clausole contrattuali presenti nei contratti che sottoscrivono e gli operatori online dovranno attivarsi con sistemi di sicurezza e di autenticazione sempre più efficaci.

Gli stessi venditori online, dimostrando di essere a loro volta vittime di frodi, avranno più “armi giuridiche” per poter agire nei confronti dei soggetti responsabili, e così saranno in grado di svolgere più agevolmente un’azione risarcitoria.

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Da oltre 30 anni mi occupo di informatica. La mia è sempre stata una passione che mi ha portato ad accettare ogni nuova sfida, come una nuova vetta da conquistare.

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