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Pagamento IVA mensile o trimestrale

I versamenti periodici IVA, effettuati esclusivamente per via telematica mediante il modello F24, si differenziano in relazione alla periodicità di versamento. Occorre distinguere tra contribuenti mensili e contribuenti trimestrali la cui differenza riflette il giro d’affari del precedente anno.
E’ necessario valutare il fatturato delle vendite sia di beni che di servizi. Il passaggio dal pagamento IVA trimestrale al pagamento IVA mensile è necessario nel caso di superamento della soglia di 309.874,10 euro nelle vendite di servizi.iva

Per le vendite di beni è necessario superare la soglia di euro 516.456,90. Il superamento delle soglie di fatturato indicate per i contribuenti implica anche il passaggio al regime di contabilità ordinaria con maggiori adempimenti in termini di bilancio, registri, accertamenti e obblighi. Questi limiti sono stati modificati con la legge di stabilità n. 183 del 2011 che prevede che i contribuenti possono continuare a versare l’IVA con periodicità trimestrale se il volume d’affari realizzato nell’anno solare precedente non ha superato 400 mila euro per le prestazioni di servizi e 700 mila euro per le altre attività. Il limite definito per il volume d’affari prende come riferimento la soglia dei ricavi risultanti dalla contabilità. Se un contribuente svolge diverse attività si considera la somma del volume d’affari di tutte le attività e non solo il volume d’affari dell’attività prevalente.

Periodicità dei versamenti IVA
I versamenti periodici variano in relazione al tipo di contribuente. I contribuenti mensili sono tenuti al versamento dell’IVA il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento dell’imposta. Per i contribuenti trimestrali il versamento dell’IVA deve avvenire il 16 del secondo mese successivo al trimestre considerato. La scadenza del pagamento del primo trimestre risulta essere il 16 maggio. Per il secondo trimestre la data di scadenza della liquidazione periodica è il 16 agosto e per il terzo trimestre la scadenza è il 16 novembre. Per il quarto trimestre il pagamento dell’IVA a debito avviene in termini particolari, infatti il contribuente può decidere di pagare entro il 16 marzo in sede di conguaglio annuale oppure in sede di dichiarazione dei redditi come saldo IVA per i contribuenti che presentano il modello Unico.

Se l’importo dell’IVA a debito non supera 25,82 euro è possibile riportarlo alla liquidazione del mese o del trimestre successivo maggiorato dell’1% di interessi per aver privato lo Stato della liquidità relativa alla somma non versata. Non vale la stessa maggiorazione per l’IVA a credito per la quale i creditori risultano essere i contribuenti. Per il versamento annuale IVA a saldo, il limite minimo da superare è di 10,33 euro sempre con la maggiorazione dell’1% in caso di pagamento rimandato al periodo successivo.

Nel caso di mancato pagamento il contribuente può optare per il ravvedimento operoso che lo protegge da eventuali controlli fiscali con aggravio di sanzioni. Il ravvedimento operoso serve a sanare la situazione del contribuente che per omesso pagamento, ritardo o pagamento ridotto abbia superato la data di scadenza per il pagamento dell’IVA.

E’ possibile godere di tale trattamento senza limiti di tempo anche dopo eventuali accertamenti o ispezioni da parte dell’Agenzia delle Entrate salvo notifiche di irregolarità. Queste possibilità offerte al contribuente con la legge di stabilità del 2015 si arricchiscono di novità anche in merito alla misura della sanzione, se si provvede al ravvedimento. La sanzione risulta pari al 3,33% se il pagamento viene effettuato entro il novantesimo giorno successivo al termine della presentazione della dichiarazione.

Modalità di pagamento
Il pagamento dell’IVA con il modello F24 telematico avviene mediante la compilazione dell’anagrafica del contribuente e del codice tributo. Nel caso di liquidazione trimestrale i codici tributo sono 6031, 6032 e 6033 per i versamenti del primo, secondo e terzo trimestre. Per i contribuenti mensili il codice di versamento dell’IVA per il mese di gennaio è il 6001 fino ad arrivare al 6012 per il mese di dicembre.

Per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria il pagamento dell’IVA per il mese di dicembre avviene entro il 16 gennaio dell’anno successivo. Il debito IVA non può confluire nel modello Unico come nel caso dei contribuenti trimestrali perché la periodicità della liquidazione è mensile. Il saldo IVA deve essere versato il 16 marzo con codice tributo 6099 ed è calcolato facendo la differenza tra gli importi inseriti nei registri IVA e quanto versato in sede di liquidazione periodica nell’anno precedente.

Da oltre 30 anni mi occupo di informatica. La mia è sempre stata una passione che mi ha portato ad accettare ogni nuova sfida, come una nuova vetta da conquistare.

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