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IL CONSUMATORE ED IL COMMERCIO ELETTRONICO

ASPETTI E PROBLEMATICHE INTERNE e TRANSFRONTALIERE

Il consumatore sempre più sta diventando il vero protagonista del commercio elettronico. Infatti questo soggetto, quotidianamente, tende a compiere transazioni elettroniche sul web o tramite applicazioni, anche inconsapevolmente. Basti pensare all’acquisto “online” di un biglietto ferroviario, aereo, o all’acquisto di un bene o servizio su una piattaforma di “ecommerce” o su un sito di compravendita diretta “online”. Il “cyber consumatore” può infatti compiere svariati tipi di transazioni che costituiscono a tutti gli effetti dei “contratti elettronici”. Il commercio elettronico con il passare degli anni si è evoluto e l’utente oggi può “acquistare” anche attraverso applicazioni presenti su telefoni cellulari od altri dispositivi elettronici, o persino sui “social networks”.
In ogni caso, il consumatore si deve considerare come un soggetto meritevole di tutela giudiziaria, che si rivela essere rafforzata, trattan-dosi di un “contraente debole”.
A livello di normativa nazionale, il punto di riferimento fondamentale è rappresentato dal Codice del Consumo, di cui al Decreto Legislativo 06/09/2005 n. 206. Il testo è stato recentemente aggiornato con l’entrata in vigore della Direttiva 2011/83 U.E., che lo ha attualizzato con la disciplina dei contratti a distanza, a cui devono essere equiparati i contratti elettronici.
Secondo questa nuova normativa l’ “e-consumatore” deve usufruire di informazioni precontrattuali, ossia di quegli elementi che gli per-mettano di decidere se concludere o meno il contratto. Il professionista lo deve prima di tutto informare sulle caratteristiche principali dei beni e/o servizi offerti. Inoltre, deve rendere palese la propria identità. Spesso capita di visitare siti web di “ecommerce” di vario genere in cui non appare chiara l’identità del titolare della pagina web .
Il professionista dovrà poi rendere visibile sul sito web l’indirizzo geo-grafico della sua azienda.
L’ indirizzo della sede legale potrà risultare importante anche per poter procedere ad eventuali reclami, diffide ad adempiere, o qualsivoglia procedimento stragiudiziale o giudiziale, o semplicemente per poter attivare la procedura di recesso.

Il professionista deve poi indicare il prezzo del bene o del servizio e se ciò non fosse possibile deve comunicare le modalità di calcolo. Deve essere fatto comunque riferimento al prezzo totale, comprensivo dei costi di spedizione.
Molto importante è poi l’obbligo di informazione riguardo alle modalità di pagamento, di consegna ed esecuzione.
Infine, il professionista deve informare il consumatore sul diritto di recesso.
Il consumatore, nel contesto del commercio elettronico, esprime normalmente il proprio consenso attraverso un “pulsante” od altra applicazione che deve presentare la scritta “ordine con obbligo di pagamento” o altra espressione similare (art. 51 Codice del Consumo).

Questo “pulsante” , o applicazione, deve essere efficacemente idonea a svolgere la funzione di strumento “point and click” sotto due profili.
Da un lato deve essere di facile utilizzo, dall’altro il consumatore deve essere chiaramente in grado di esprimere il proprio consenso.
Nel caso in cui un sito di “e-commerce” sia sprovvisto tale strumento, il contratto con il consumatore non sarà valido e lo stesso non sarà vincolato ad esso, a meno che abbia espresso il proprio consenso attraverso altri strumenti, come ad esempio una email.
Gli elementi sopra citati servono al consumatore per capire con quale soggetto sta per concludere il contratto ed in caso di informazioni poco chiare potrà decidere di non concluderlo, evitando così frodi , se non truffe.
Il consumatore ha 14 giorni di tempo per recedere dal contratto (art. 52 Codice del Consumo), senza bisogno di fornire alcuna spiegazione e con diritto di rimborso dei pagamenti dallo stesso effettuati, secondo quanto previsto dall’art. 56 del Codice del Consumo. Nell’ipotesi in cui un professionista non fornisca le informazioni relative al diritto di recesso, il consumatore ha 12 mesi di tempo per recedere, decorrendo questo termine dalla fine del periodo di recesso iniziale.
Infine, merita segnalare che frequentemente il consumatore si trova a compiere sul web transazioni “transfrontaliere”, ovvero con professionisti che hanno la loro sede legale in uno stato estero, potendo potenzialmente sussistere, in caso di controversie fra questi due soggetti, problematiche relative alla determinazione della “legge applicabile”, o del “foro di competenza”.

Questo problema viene superato sia dalla normativa nazionale ( art. 33 comma 2° lett. u) Codice Consumo ) che da quella comunitaria (Art. 18 Regolamento 1215/2012 U.E. ) che prevedono come foro di competenza quello del consumatore, mentre per quanto riguarda la “legge applicabile” al contratto si dovrà far riferimento inderogabilmente alla normativa del paese dove risiede il consumatore stesso (Art. 6 Regolamento 593/08 C.E, Roma I).

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Da oltre 30 anni mi occupo di informatica. La mia è sempre stata una passione che mi ha portato ad accettare ogni nuova sfida, come una nuova vetta da conquistare.

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