Skip to content

Documento di trasporto

Quando un bene viene ceduto da un soggetto (cedente) ad altro (cessionario) lo stesso deve essere accompagnato da documento di trasporto (DDT). La disciplina di tale atto è contenuta nel DPR 472 del 1996 in sostituzione della bolla di accompagnamento. È importante sottolineare che il documento di trasporto permette anche di avvalersi della disciplina della fatturazione differita.

Il documento di trasporto: cos’è

In base alla normativa, il documento di trasporto deve essere redatto in duplice copia prima della consegna della merce. Il trasporto della stessa può avvenire a mezzo del cedente, tipico il caso del grande magazzino che consegna la merce al compratore; per mezzo del cessionario o ricevente, in questo caso è chi compra che si occupa anche del trasporto; o per mezzo di terzi, ad esempio il corriere a cui vengono affidate le merci da consegnare.
Deve essere precisato che il documento di trasporto può accompagnare la merce oppure può essere consegnato successivamente, l’importante e che non sia consegnato oltre il giorno di spedizione. La consegna può essere effettuata a mezzo posta, e-mail o fax.

Come redigere un documento di trasporto
Affinché il DDT sia valido ai fini della disciplina fiscale, deve essere compilato nelle modalità prescritte da legge.
Il documento di trasporto deve contenere numero progressivo e data del documento, generalità del cedente e generalità del cessionario in entrambi i casi complete di partita IVA, numero dei colli e peso degli stessi, generalità e partita IVA del trasportatore (se terzo); data di consegna ovviamente questa può anche non essere coincidente con la data della spedizione.
Queste sono le informazioni che non possono mancare per redigere un documento di trasporto valido e riconoscibile come tale, possono inoltre essere inserite anche altre informazioni facoltative, ad esempio gli importi da pagare o la banca da appoggio.

La causale nel documento di trasporto
La merce può essere trasportata da un luogo ad un altro per diversi motivi, può ad esempio trattarsi di merce inviata per comodato ad uso gratuito, oppure per sottoporre la stessa ad un’ulteriore trasformazione o per riparazioni. In tutti questi casi chi invia la merce non intende rinunciare alla proprietà della stessa, ma affinché tale volontà risulti e sia validamente espressa, deve essere manifestata nella causale. In caso contrario il rischio è di perdere la proprietà del bene e viene applicato l’articolo 53 della normativa IVA perché si presume che ci sia cessione di beni.
A tale proposito è però necessario fare una precisazione: se nel documento non viene indicata in modo espresso la causale, si intende che vi è volontà di trasferire la proprietà del bene, ciò implica che se la volontà è traferire la proprietà si può tralasciare la causale mentre negli altri casi deve essere indicata.
Tra le possibili causali da inserire si può citare il trasporto per:
– conto visione: in questo caso la merce deve essere visionata e restituita al mittente;
– prestito d’uso: il cessionario potrà utilizzare il bene, ma successivamente restituirlo senza danni;
– conto lavorazione: si tratta di un caso particolare, cioè la merce deve essere lavorata e restituita, è la condizione tipica dei prodotti che subiscono diverse fasi di lavorazione;
– tentata vendita: questa formula è molto usata dai venditori porta a porta che trasportano al fine di vendere il prodotto e se vi riescono se ne liberano immediatamente e consegnano la merce, in caso contrario la riportano indietro;
– reso: la proprietà inizialmente trasferita, ma il prodotto viene nuovamente restituito (tipico della vendita a distanza).
Dal punto di vista pratico il documento di trasporto può essere equiparato anche ad altri documenti, ad esempio la lettera di vettura e la lettera di consegna, l’importante è che contenga gli elementi visti in precedenza.

Valore del documento di trasporto
Il documento di trasporto obbligatorio non risponde solo ad un’esigenza di tipo fiscale, ma anche ad un’esigenza di tipo civilistico in quanto è una garanzia per il cedente ed il cessionario in quanto prova dell’avvenuta spedizione e consegna dei prodotti. Per i venditori il documento di trasporto può essere usato anche come sostituto dello scontrino fiscale.

Da oltre 30 anni mi occupo di informatica. La mia è sempre stata una passione che mi ha portato ad accettare ogni nuova sfida, come una nuova vetta da conquistare.

Torna su
My Agile Privacy
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy