Dal 1 Gennaio 2021 sono stati i codici N1, N2 .. che definivano che tipo di esenzione poteva avere una aliquota IVA allo 0%

Sul nostro software gestionale LibertyCommerce questi nuovi codici sono stati aggiunti dal 1 Dicembre 2020.

Ora con i primi di gennaio 2021 sono diventati obbligatori e non piu’ facoltativi e vanno sostituiti con quelli nuovi, piu’ dettagliati.

La procedura non è stata fatta automaticamente perche’ avendo messo una maggiore definizione dei codici (ad esempio N6.1, N6.2 ecc ecc) bisogna chiedere al commercialista quale è meglio mettere prima di cambiare quello generico Es. N6 con un N6.xx.

Vediamo ora come farlo sul nostro gestionale LibertyCommerce

Per prima cosa bisogna andare nel menu’ principale del programma sul menu’ a tendina Tabelle/Definizione aliquote iva/ e cliccare all’apertura della finestra sull’aliquota a 0 a cui vogliamo cambiare la natura.

Definizione aliquote IVA

Poi aperta la scheda dell’aliquota che vogliamo cambiare andiamo sul menu’ a tendina e selezioniamo la nuova natura .
Prima pero’ chiediamo sempre al commercialista che tipo di natura (Nxx) mettere.

Cambio natura

Fatto questo si salva e abbiamo finito.

Tutte le nuove fatture che faremo e in cui selezioneremo l’IVA a 0 che abbiamo definito metterà nell’XML i nuovi codici.

N.B. Se per caso abbiamo mandato una fattura ancora con la vecchina natura e ci viene rifiutata facciamo questa operazione, poi riapriamo la fattura scartata, e controlliamo che ora ci sia il nuovo codice.

Poi salviamo e reinviamo la fattura allo SDI.

Di seguito riportiamo l’elenco dettagliato delle nuove NATURE IVA.

-N 1, ex articolo 15

Un codice da usare per le tipologie di operazioni escluse in base all’articolo 15 del DPR 633/72. Nello specifico il codice va usato per:

-gli importi da corrispondere per interessi di mora, per ritardi e per altre irregolarità relative agli adempimenti obbligatori dei committenti/cessionari;

-beni ceduti sotto forma di sconto, abbuono oppure premio;

-importi da versare per rimborsi degli anticipi fatti per conto e nome della controparte, a condizione che siano documentati.

N 2.1, non soggette ex articoli da 7 a 7 septies

Un codice da impiegare per quei tipi di operazioni non assoggettati all’IVA per mancanza del titolo di territorialità in base al DPR 633/72, articoli da 7 a 7 septies, per i quali la fattura è da emettere secondo l’articolo 21 comma 6 bis (vedi anche la riga VE 34 del Modello IVA).

Si ricorda che, in riferimento alle operazioni riportate dal comma 6 bis alla lettera a, è da inserire “inversione contabile”, una dicitura da riportare nella sezione 2.2.1.16.2 del blocco “Altri dati gestionali”.

Si tratta dei beni ceduti/prestazioni di servizi, differenti da quelli previsti dall’articolo 10 comma 1 da 1 a 4 e 9, operazioni svolte nei riguardi di soggetti debitori di IVA. Operazioni per le quali non è più possibile usare il vecchio codice N6.

N 2.2, non soggette altri casi

Tale codice è da usare per determinate operazioni, come ad esempio:

-emissioni di fatture effettuate da contribuenti forfettari;

-tipi di operazioni “monofase” di cui all’ex articolo 74, sempre del DPR 633/72 (es. editoria);

-somma non soggetta (60%) per la cessione di veicoli comprati con l’applicazione dell’IVA detratta per il 40%.

N 3.1, non imponibili esportazioni

Un codice da impiegare al cospetto di beni esportati ex articolo 8, comma 1 lettere a, b, e b bis, tra cui sono anche incluse le seguenti operazioni:

-cessioni effettuate attraverso la spedizione o il trasporto di beni al di là dei confini dell’Unione Europea a favore di cessionari/ commissionari;

-beni presi da depositi IVA e ceduti con spedizione o traporto al di là dei confini dell’Unione Europea, secondo quanto previsto dal Decreto Legge 331/93, all’ex articolo 50 bis comma 4 lettera g.

Trattasi di tipi di operazioni riportate alla riga VE30, campo 2 del Modello IVA.

N 3.2, non imponibili cessioni intra UE

Un codice da usare di fronte a cessioni intra UE, in base al Decreto Legge n. 331/93, ex articolo 41, tra cui sono inclusi:

-il caso secondo il quale il cedente recapita un bene per conto del compratore UE in un Paese membro differente da quello a cui appartiene l’acquirente;

-il caso secondo cui avviene una cessione di un bene per mezzo di un soggetto nazionale, che fa recapitare il bene dal proprio fornitore UE al cessionario di un diverso Paese membro incaricato al versamento IVA;

-cessione di un bene intra UE preso da un deposito IVA e spedito in un diverso Paese UE, come previsto dal Decreto Legge 331/93, all’articolo 50 bis comma 4 lettera f.

N 3.3, non imponibili cessioni nei confronti della Repubblica di San Marino

Un codice da impiegare per quelle operazioni relative alla cessione di un bene nei riguardi di soggetti appartenenti alla Repubblica di San Marino (vedi anche riga VE30, campo 4 del Modello IVA).

N 3.4, non imponibili tipi di operazioni assimilabili alle esportazioni

Un codice da impiegare per quelle operazioni da assimilare alle cessioni all’esportazione in base al DPR 633/72, articolo 8 bis. A titolo di esempio, rientrano in questa casistica le cessioni di navi funzionali per navigare in mare aperto e impiegate per il commercio. Inoltre, secondo il DPR 633/72, articolo 9, il codice 3.4 è da usare per gli scambi internazionali e per le attività svolte nei riguardi dello Stato Vaticano.

Tipi di operazioni indicate alla riga VE30, campo 5 del Modello IVA.

N 3.5, non imponibili per dichiarazioni di intento

Un codice utile per le operazioni non imponibili svolte nei riguardi di abituali esportatori che rilasciano regolari dichiarazioni di intento (vedi anche riga VE31 Modello IVA).

Il codice può essere usato anche da abituali cessionari esportatori che usano il plafond.

N 3.6, non imponibili altri tipi di operazioni che non partecipano a formare il plafond

Il codice 3.6 è da usare per le fatture da emettere per:

-cessioni riconducibili a beni depositati oppure in transito in territori sottoposti al controllo della Dogana;

-cessioni nei confronti di soggetti residenti o domiciliati al di fuori dell’Unione Europea, secondo il DPR 633/72, ex articolo 38 quater comma 1;

-cessioni riconducibili a beni da introdurre in depositi IVA, in base al Decreto Legge 331/93, ex art. 50 bis comma 4 lettera c;

-prestazioni di servizi e cessioni riconducibili a beni conservati in depositi IVA, Decreto Legge 331/93, ex art. 50 bis comma 4 lettera e e lettera h;

-passaggio di beni tra depositi IVA diversi, come previsto dal Decreto Legge 331/93, ex art. 50 bis comma 4 lettera i.

Tutte operazioni riportate nella riga VE32 del Modello IVA.

N 4, esenti

N 4 è un codice da usare per mettere in evidenza quelle operazioni esenti secondo il DPR 633/72, ex articolo 10.

N 5, regime del margine IVA

Un codice da impiegare in tutti quei casi di fatture riconducibili a operazioni per cui viene applicato il regime relativo ai beni usati, ex articolo 36 del Decreto legge 41/95. A titolo di esempio, il codice N5 è da usare quando viene ceduto un veicolo usato.

N 6.1, inversione contabile cessione rottami e altri materiali:

Il codice N 6.1 è da usare in tutti quei casi in cui nel nostro Paese vengono ceduti rottami, DPR 633/72, articolo 74 commi 7 e 8 (vedi anche riga VE35, campo 2 del Modello IVA).

N 6.2, inversione contabile cessione oro e argento

Un codice utilizzabile per le operazioni relative alle cessioni di oro e argento, secondo quanto riportato dal DPR 633/72, articolo 17 comma 5 (vedi anche riga VE35, campo 3 del Modello IVA).

N 6.3, inversione contabile subappalto nei settori edili

Un codice da impiegare per i servizi resi in ambito edile da parte di subappaltatori senza addebito IVA, secondo il DPR 633/72, articolo 17 comma 6 lettera a (vedi anche riga VE35, sezione 4 del Modello IVA).

N 6.4, inversione contabile cessioni fabbricati

Un codice da usare in relazione a fabbricati ceduti, operazioni per cui l’IVA è a carico dei cessionari, come stabilito dal DPR 633/72, articolo 17 comma 6 lettera a bis (vedi anche riga VE35, campo 5 del Modello IVA).

N 6.5, inversione contabile cessione telefonini

Un codice da usare per le operazioni relative alla cessione di cellulari per cui l’IVA è a carico dei cessionari, come previsto dal DPR 633/72, articolo 17 comma 6 lettera b (vedi anche riga VE35, campo 6 del Modello IVA).

N 6.6, inversione contabile cessione merce elettronica

Il codice N 6.6 è da usare per le cessioni relative a prodotti elettronici (tablet, console, microprocessori, etc.) per i quali l’IVA è a carico dei cessionari, come previsto dal DPR 633/72, articolo 17 comma 6 lettera c (vedi anche riga VE35, campo 7 del Modello IVA).

N 6.7, inversione contabile prestazioni settori edili e connessi

Un codice da usare per prestazioni relative a servizi di demolizione, pulizia o installazione di impianti, operazioni per cui l’IVA è a carico dei concessionari secondo il DPR 633/72, articolo 17 comma 6 lettera a-ter (vedi anche riga VE35, campo 8 del Modello IVA).

N 6.8, inversione contabile operazioni relative ai settori energetici

Un codice da impiegare per le operazioni riconducibili ai settori energetici, per cui l’IVA è a carico dei concessionari secondo il DPR 633/72, articolo 17 comma 6 lettere d bis, d ter e d quater (vedi anche riga VE35, campo 9 del Modello IVA).

N 6.9, inversione contabile casi diversi

Il codice N 6.9 è da usare per nuovi tipi di operazioni non riportate tra quelle sopra citate, operazioni per cui è da applicare l’inversione contabile.

N. 7, IVA assolta in altro Paese dell’Unione Europea

Un codice da usare per quei tipi di operazioni assoggettabili a particolari modalità di assolvimento IVA:

-vendita a distanza;

-attività di servizi relative al campo della telecomunicazione, della tele radiodiffusione e dell’elettronica.

Si ricorda che il Decreto Legislativo 45/2000, a partire dal 10 giugno 2020, ha provveduto ad abrogare tali disposizioni e ha introdurre l’articolo 7-octies del DPR 633/72.