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Super ammortamento : cosa è, come funziona

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Super AmmortamentoTra le molte novità previste dalla Legge di Stabilità 2016 trova spazio anche il super ammortamento, un provvedimento che sta suscitando tanto interesse e che farà felice imprese e professionisti che, nel prossimo futuro, hanno intenzione di acquistare beni strumentali: macchinari o altri prodotti utili all’esercizio delle attività.

A differenza di altri incentivi per gli investimenti, riservati solo alle imprese, la maggiorazione delle quote di ammortamento stavolta riguarda anche gli acquisti di beni effettuati dagli esercenti di arti e professioni. Il provvedimento permette in pratica di ammortizzare negli anni tali beni ad un valore superiore del 40% rispetto a quello di acquisto. Si tratta sostanzialmente di una specie di bonus fiscale, con il chiaro intento di sostenere i consumi nell’ultimo triennio del 2015 e in tutto il 2016. Il nuovo bonus potrà dunque essere utilizzato anche per acquistare dei beni utili all’attività di un professionista, dal computer all’arredamento degli uffici e così via.

Il provvedimento prevede, ai fini delle imposte sui redditi, la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione, con riferimento alle quote di ammortamento, a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa e dei professionisti che effettueranno investimenti in beni strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 fino al 31 dicembre 2016. In poche parole, se si acquista un bene strumentale del valore pari a 100, ai fini dell’ammortamento fiscale il costo deducibile sarà di 140. In questo modo ci sarà una variazione in negativo della base imponibile sulla quale successivamente verranno calcolate le imposte.

Inoltre, è bene sottolineare come il costo di acquisto dei veicoli è deducibile in base alla disciplina prevista dall’art. 164 del TUIR. Altro punto essenziale è la possibilità di beneficiare del super ammortamento al 140% anche nel caso di investimenti fatti prima del 15 ottobre 2015, a patto che la consegna o la spedizione avvengano a partire dalla data in questione.

Non ha importanza invece il momento del pagamento, che può essere effettuato dopo il periodo relativo all’agevolazione o anche anticipatamente. Attenzione, però, per usufruire appieno del bonus fiscale prima della conclusione del periodo di ammortamento i beni strumentali acquistati non dovranno essere venduti. Nel caso in cui il bene venga ceduto prima della fine del processo di ammortamento, nella determinazione della plusvalenza/minusvalenza non si potrà prendere in considerazione la maggiorazione del 40%. In pratica, nel definire la differenza tra corrispettivo e costo non ammortizzato, quest’ultimo andrà calcolato non tenendo conto del beneficio.

Beneficio non previsto per i beni usati e quelli immateriali, i fabbricati e le costruzioni e i beni strumentali per i quali il D.M. 31/12/88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, mentre l’agevolazione vale per gli altri beni strumentali. Inclusi anche motocicli, ciclomotori e autovetture non esclusivamente usati nell’esercizio di impresa.

Ciò significa, ad esempio, che il limite del costo fiscale delle auto è incrementato del 40%, passando così da euro 18.075,99 a euro 25.306,38: un incremento che, invece, non compete per le auto date ai dipendenti in uso promiscuo. Infine, occorre precisare che il super ammortamento non produce effetti sul calcolo dell’acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre prossimo.

L’obiettivo del Governo con il super ammortamento è quello di facilitare gli investimenti di imprese e professionisti, ora non resta che attendere gli sviluppi futuri per valutare gli effetti dei benefici previsti dalla Legge di Stabilità 2016. Intanto tra gli operatori di settore (imprese e professionisti) cresce l’interesse mentre, vista l’ampia base dei destinatari, è facile prevedere un forte impegno di risorse finanziarie da parte dello Stato.

Da oltre 30 anni mi occupo di informatica. La mia è sempre stata una passione che mi ha portato ad accettare ogni nuova sfida, come una nuova vetta da conquistare.

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